REGOLAMENTO
STATUTARIO
aggiornato al 01-01-2010
Lo Statuto s’intende valido nella stesura dei singoli
articoli, i quali vanno letti nella loro interezza. Il presente regolamento si propone di fornire integrazioni e chiarimenti.
Art.
1
Soci
Possono far parte dell’Associazione:
a) coloro che
appartengono ad una delle categorie di cui all’art. 1 dello Statuto;
b) i dirigenti scolastici, docenti e
A.T.A. ancorché passati ad altro ruolo della P.A.;
c) gli appartenenti alle categorie
predette che siano in pensione;
d) gli appartenenti a particolari
categorie che per nuove disposizioni acquisiscano lo stato giuridico del
personale di cui alle lettere a), b), del presente articolo
Per assumere la qualità di socio è necessario presentare domanda delega per la riscossione
della quota. Gli aspiranti soci dipendenti da Enti con i quali non è in atto alcuna convenzione effettueranno il pagamento
della quota in contanti.
E’ necessaria altresì l’approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione, che può
delegare il Comitato di Presidenza, approvazione che s’intende avvenuta se
entro un mese non viene data comunicazione contraria.
L’iscrizione decorre dal primo giorno
del mese successivo all’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art.3
Dimissioni
Le dimissioni dall’Associazione devono
essere comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno,
con raccomandata, agli Uffici pagatori dello stipendio o della pensione
delegati alla riscossione della quota e, per conoscenza, all’Associazione
stessa.
La cessazione avrà decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Art.4
Quota associativa
La quota associativa è determinata
annualmente su delibera del Consiglio di Amministrazione
e notificata ai soci tramite pubblicazione sul Notiziario dell’Associazione entro
il 30 settembre.
Art.6
Assistenza
Le richieste delle forme di assistenza previste dallo Statuto debbono riferirsi ad
eventi verificatisi almeno sei mesi dopo l’iscrizione.
L’Associazione interviene con i
seguenti criteri:
a) in caso di
malattia o decesso del socio: anzianità nell’iscrizione di almeno sei mesi;
b) in caso di
malattia o decesso del familiare a carico: anzianità nell’iscrizione di almeno
12 mesi;
c) in caso di protesi dentaria del
socio o del familiare a carico e in caso di nascita di figli: anzianità
nell’iscrizione di almeno 12 mesi.
Art.17
Forme di assistenza
Le forme dell’attività che
l’associazione svolge in favore dei soci e delle relative famiglie sono le
seguenti:
a) assistenza finanziaria;
b) assistenza amministrativa;
c) altre iniziative che interessino comunque i Soci.
Art.18
Assistenza finanziaria
L’assistenza
finanziaria si attua mediante sovvenzioni per eventi che, al solo scopo
esemplificativo, si possono indicare in: protesi dentaria/ortodonzia,
malattia o decesso del socio e/o dei familiari (genitori, coniuge, figli
minorenni)considerati a carico e con i limiti di reddito stabiliti dalla
vigente normativa fiscale.
Le protesi dentarie debbono essere di almeno sei
elementi.
Si considerano a carico altresì i figli
studenti fino a 26 anni di età e i figli invalidi in
misura non inferiore al 75%, senza alcun limite di età.
Art.19
Domande assistenza
Le
domande per ottenere l’assistenza finanziaria devono essere corredate, anche successivamente, (nel limite massimo di tre mesi dalla
richiesta) dei documenti e delle dichiarazioni che valgano ad attestare e
chiarire la sussistenza e la natura dei motivi addotti e le condizioni
familiari ed economiche dell’istante.
L’Associazione può promuovere ricerche ed informazioni che ritenga
indispensabili ai fini del completamento dell’istruttoria delle domande, specie
per quanto attiene all’accertamento delle reali condizioni familiari ed
economiche dell’istante.
Le domande debbono
essere inoltrate entro e non oltre 6 mesi dal verificarsi dell’evento per cui
viene richiesta la sovvenzione.
Art.20
Requisiti di ammissione alle sovvenzioni
La concessione e l’entità delle
sovvenzioni e dei benefici previsti sono deliberate
dal Consiglio di Amministrazione che tiene conto sia della gravità dell’evento,
sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari.
E’ consentito presentare domanda di
sovvenzione per una spesa minima sostenuta di € 620,00, nel semestre di competenza o
per un ricovero presso la struttura ospedaliera pubblica o convenzionata per un
periodo di degenza di almeno 20 giorni.
Le spese di viaggio e soggiorno
concorrono nella misura del 30 per cento per il raggiungimento della somma di
cui sopra.
Il richiedente è tenuto a presentare la
relativa documentazione in mancanza della quale la pratica non potrà essere
istruita.
Art.21
Responsabilità del dichiarante
Le sovvenzioni e benefici sono
attribuiti nella presunzione che rispondano a verità
le dichiarazioni dei richiedenti e le documentazioni da essi presentate.
Qualora le dichiarazioni risultassero false o gravemente inesatte il socio perde il
diritto alla sovvenzione.
L’Associazione ha la facoltà di ridurre
o sopprimere le sovvenzioni deliberate, fatta salva comunque
ogni altra azione e sanzione.
Art.23
Sovvenzioni ai superstiti
L’attribuzione di sovvenzioni in favore del coniuge superstite, degli
orfani o di altri superstiti di soci viene disposta:
a) in primo
luogo come contributo alle spese sostenute e per le immediate necessità
collegate e conseguenti alla morte del socio;
b) in secondo luogo per
venire incontro agli eventuali bisogni e necessità successive e continuative
dei predetti superstiti in relazione alla
concreta situazione economico-familiare.
Nel calcolare l’importo delle disponibilità economico-familiare
dell’assistito, si tiene conto della certificazione ISEE.
Art.24
Assistenza integrativa
Per consentire il proseguimento e la
normale conclusione degli studi l’assistenza agli
orfani, anche se non beneficiano dell’assistenza integrativa, può assumere
forma di assegni di studio.
Art.25
Sovvenzioni straordinarie
Il Consiglio di Amministrazione,
a suo insindacabile giudizio, può deliberare sovvenzioni straordinarie:
a) per il decesso del coniuge non a carico
per il quale il socio abbia sopportato oneri economici gravi;
b) per tossicodipendenza.
Art.26
Sovvenzioni per nascita figli
Le sovvenzioni quale contributo alle
spese sostenute in occasione di nascita figli, saranno
assegnate in caso di gravi complicazioni durante la gravidanza o il parto (cesareo)
oppure nei casi di famiglie monoreddito con due o più figli.
Art.28
Borse di studio
Il Consiglio di Amministrazione
può attribuire, mediante concorso, borse di studio ai figli dei soci.
Il numero e l’ammontare delle borse,
nonché le condizioni per la partecipazione al concorso sono stabiliti con il
bando approvato dal Consiglio stesso.
La valutazione del merito dei singoli
candidati viene effettuata in applicazione dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Non è ammesso il cumulo della borsa con
altri benefici analoghi o con eventuali redditi.
Art.29
Altre iniziative assistenziali
Le iniziative assistenziali
previste dall’art. 2 dello Statuto ai punti III-IV-V-VI vengono determinate dal
Consiglio di Amministrazione che stabilisce i criteri e le garanzie alle quali
le stesse debbono essere subordinate, per realizzare un’equa distribuzione dei
benefici in rapporto ai vari tipi di situazioni.
Art.30
Prestiti assistenziali
L’Associazione può concedere per motivi
assistenziali prestiti ai propri soci nella misura fissata dal Consiglio di
Amministrazione.
Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente
all’Associazione in 20 rate mensili.
Art.31
Medaglia d’oro e diploma di benemerenza
Il Consiglio d’Amministrazione
attribuisce ai soci collocati a riposo, con almeno 5 anni d’iscrizione e che confermino la propria adesione all’Associazione, la medaglia
d’oro e il diploma di benemerenza.
Art.32
Assistenza Amministrativa
L’assistenza amministrativa, se
richiesta, è intesa:
a) ad informare i soci ed i loro
familiari circa gli ordinamenti che regolano la carriera ed il trattamento
economico di servizio o di quiescenza;
b) ad informare i soci e soprattutto i
loro superstiti circa le disposizioni che regolano le varie forme di assistenza e di previdenza e le procedure da seguire per
fruirne.
Per l’informazione prevista
l’Associazione provvede sia con la redazione e diffusione di appropriati
fascicoli ed opuscoli, sia con la pubblicazione di un bollettino periodico a
stampa, sia a mezzo internet.
Art.33
Entrate
Le entrate dell’Associazione sono
costituite dai contributi dei soci, dai rendimenti dei fondi e beni concessi in
uso dallo Stato e di eventuali beni o fondi accantonati
o investiti dall’Associazione stessa nonché da eventuali lasciti, donazioni e
atti di liberalità.
I versamenti delle quote associative
vengono, di norma, effettuati con il sistema delega.
Eccezionalmente e previo parere del Comitato di Presidenza viene
concessa la facoltà di iscrizione a mezzo contanti.
Art.34
L'iscrizione all'Associazione
L’iscrizione all’Associazione può
avvenire in qualsiasi momento con il rilascio di apposita
delega. La trattenuta della quota dallo stipendio o dalla pensione decorre, per
convenzione con i Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione. Per il periodo
intercorrente tra l’adesione e la decorrenza della trattenuta
il socio verserà in conto corrente postale l’importo dovuto