REGOLAMENTO STATUTARIO

aggiornato al 01-01-2010



Lo Statuto s’intende valido nella stesura dei singoli articoli, i quali vanno letti nella loro interezza. Il presente regolamento si propone di fornire integrazioni e chiarimenti.

 

Art. 1
Soci

Possono far parte dell’Associazione:

a) coloro che appartengono ad una delle categorie di cui all’art. 1 dello Statuto;

b) i dirigenti scolastici, docenti e A.T.A. ancorché passati ad altro ruolo della P.A.;

c) gli appartenenti alle categorie predette che siano in pensione;

d) gli appartenenti a particolari categorie che per nuove disposizioni acquisiscano lo stato giuridico del personale di cui alle lettere a), b), del presente articolo

Per assumere la qualità di socio è necessario presentare domanda delega per la riscossione della quota. Gli aspiranti soci dipendenti da Enti con i quali non è in atto alcuna convenzione effettueranno il pagamento della quota in contanti.

E’ necessaria altresì l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che può delegare il Comitato di Presidenza, approvazione che s’intende avvenuta se entro un mese non viene data comunicazione contraria.

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

Art.3
Dimissioni

Le dimissioni dall’Associazione devono essere comunicate entro il 31 ottobre di ogni anno, con raccomandata, agli Uffici pagatori dello stipendio o della pensione delegati alla riscossione della quota e, per conoscenza, all’Associazione stessa.

La cessazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

Art.4
Quota associativa

La quota associativa è determinata annualmente su delibera del Consiglio di Amministrazione e notificata ai soci tramite pubblicazione sul Notiziario dell’Associazione entro il 30 settembre.

 

Art.6
Assistenza

Le richieste delle forme di assistenza previste dallo Statuto debbono riferirsi ad eventi verificatisi almeno sei mesi dopo l’iscrizione.

L’Associazione interviene con i seguenti criteri:

a) in caso di malattia o decesso del socio: anzianità nell’iscrizione di almeno sei mesi;

b) in caso di malattia o decesso del familiare a carico: anzianità nell’iscrizione di almeno 12 mesi;

c) in caso di protesi dentaria del socio o del familiare a carico e in caso di nascita di figli: anzianità nell’iscrizione di almeno 12 mesi.

 

 

Art.17
Forme di assistenza

Le forme dell’attività che l’associazione svolge in favore dei soci e delle relative famiglie sono le seguenti:

a) assistenza finanziaria;

b) assistenza amministrativa;

c) altre iniziative che interessino comunque i Soci.

Art.18
Assistenza finanziaria

L’assistenza finanziaria si attua mediante sovvenzioni per eventi che, al solo scopo esemplificativo, si possono indicare in: protesi dentaria/ortodonzia, malattia o decesso del socio e/o dei familiari (genitori, coniuge, figli minorenni)considerati a carico e con i limiti di reddito stabiliti dalla vigente normativa fiscale.
Le protesi dentarie debbono essere di almeno sei elementi.

Si considerano a carico altresì i figli studenti fino a 26 anni di età e i figli invalidi in misura non inferiore al 75%, senza alcun limite di età.

 

Art.19
Domande assistenza

Le domande per ottenere l’assistenza finanziaria devono essere corredate, anche successivamente, (nel limite massimo di tre mesi dalla richiesta) dei documenti e delle dichiarazioni che valgano ad attestare e chiarire la sussistenza e la natura dei motivi addotti e le condizioni familiari ed economiche dell’istante.
L’Associazione può promuovere ricerche ed informazioni che ritenga indispensabili ai fini del completamento dell’istruttoria delle domande, specie per quanto attiene all’accertamento delle reali condizioni familiari ed economiche dell’istante.

Le domande debbono essere inoltrate entro e non oltre 6 mesi dal verificarsi dell’evento per cui viene richiesta la sovvenzione.

 

Art.20
Requisiti di ammissione alle sovvenzioni

La concessione e l’entità delle sovvenzioni e dei benefici previsti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che tiene conto sia della gravità dell’evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari.

E’ consentito presentare domanda di sovvenzione per una spesa minima sostenuta di €  620,00, nel semestre di competenza o per un ricovero presso la struttura ospedaliera pubblica o convenzionata per un periodo di degenza di almeno 20 giorni.

Le spese di viaggio e soggiorno concorrono nella misura del 30 per cento per il raggiungimento della somma di cui sopra.

Il richiedente è tenuto a presentare la relativa documentazione in mancanza della quale la pratica non potrà essere istruita.

 

Art.21
Responsabilità del dichiarante

Le sovvenzioni e benefici sono attribuiti nella presunzione che rispondano a verità le dichiarazioni dei richiedenti e le documentazioni da essi presentate.

Qualora le dichiarazioni risultassero false o gravemente inesatte il socio perde il diritto alla sovvenzione.

L’Associazione ha la facoltà di ridurre o sopprimere le sovvenzioni deliberate, fatta salva comunque ogni altra azione e sanzione.

 

Art.23
Sovvenzioni ai superstiti

      L’attribuzione di sovvenzioni in favore del coniuge superstite, degli orfani o di altri superstiti di soci viene disposta:

      a) in primo luogo come contributo alle spese sostenute e per le immediate necessità collegate e conseguenti alla morte del socio;

      b) in secondo luogo per venire incontro agli eventuali bisogni e necessità successive e continuative dei predetti superstiti in relazione alla concreta  situazione economico-familiare.

      Nel calcolare l’importo delle disponibilità economico-familiare dell’assistito, si tiene conto della certificazione ISEE. 

 

Art.24
Assistenza integrativa

Per consentire il proseguimento e la normale conclusione degli studi l’assistenza agli orfani, anche se non beneficiano dell’assistenza integrativa, può assumere forma di assegni di studio.

 

Art.25
Sovvenzioni straordinarie

Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può deliberare sovvenzioni straordinarie:

a)  per il decesso del coniuge non a carico per il quale il socio abbia sopportato oneri economici gravi;

b)  per tossicodipendenza.

 

 

Art.26
Sovvenzioni per nascita figli

Le sovvenzioni quale contributo alle spese sostenute in occasione di nascita figli, saranno assegnate in caso di gravi complicazioni durante la gravidanza o il parto (cesareo) oppure nei casi di famiglie monoreddito con due o più figli.

 

Art.28
Borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, mediante concorso, borse di studio ai figli dei soci.

Il numero e l’ammontare delle borse, nonché le condizioni per la partecipazione al concorso sono stabiliti con il bando approvato dal Consiglio stesso.

La valutazione del merito dei singoli candidati viene effettuata in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Non è ammesso il cumulo della borsa con altri benefici analoghi o con eventuali redditi.

 

Art.29
Altre iniziative assistenziali

Le iniziative assistenziali previste dall’art. 2 dello Statuto ai punti III-IV-V-VI vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce i criteri e le garanzie alle quali le stesse debbono essere subordinate, per realizzare un’equa distribuzione dei benefici in rapporto ai vari tipi di situazioni.

 

Art.30
Prestiti assistenziali

L’Associazione può concedere per motivi assistenziali prestiti ai propri soci nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il rimborso dei prestiti predetti viene effettuato dagli interessati direttamente all’Associazione in 20 rate mensili.

 

Art.31
Medaglia d’oro e diploma di benemerenza

Il Consiglio d’Amministrazione attribuisce ai soci collocati a riposo, con almeno 5 anni d’iscrizione e che confermino la propria adesione all’Associazione, la medaglia d’oro e il diploma di benemerenza.

 

Art.32
Assistenza Amministrativa

L’assistenza amministrativa, se richiesta, è intesa:

a) ad informare i soci ed i loro familiari circa gli ordinamenti che regolano la carriera ed il trattamento economico di servizio o di quiescenza;

b) ad informare i soci e soprattutto i loro superstiti circa le disposizioni che regolano le varie forme di assistenza e di previdenza e le procedure da seguire per fruirne.

Per l’informazione prevista l’Associazione provvede sia con la redazione e diffusione di appropriati fascicoli ed opuscoli, sia con la pubblicazione di un bollettino periodico a stampa, sia a mezzo internet.

 

Art.33
Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi dei soci, dai rendimenti dei fondi e beni concessi in uso dallo Stato e di eventuali beni o fondi accantonati o investiti dall’Associazione stessa nonché da eventuali lasciti, donazioni e atti di liberalità.

I versamenti delle quote associative vengono, di norma, effettuati con il sistema delega. Eccezionalmente e previo parere del Comitato di Presidenza viene concessa la facoltà di iscrizione a mezzo contanti.

 

Art.34
L'iscrizione all'Associazione

L’iscrizione all’Associazione può avvenire in qualsiasi momento con il rilascio di apposita delega. La trattenuta della quota dallo stipendio o dalla pensione decorre, per convenzione con i Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione. Per il periodo intercorrente tra l’adesione e la decorrenza della trattenuta il socio verserà in conto corrente postale l’importo dovuto