STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
KIRNER
ART.
1.
E’ costituita, con
sede in Roma, un’Associazione volontaria, che assume la denominazione di
“Associazione Nazionale “Giuseppe Kirner”, ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, fra il personale dirigente, docente e non
docente a tempo indeterminato e a tempo determinato delle scuole secondarie
statali e non statali di 1° e 2° grado, dell’AFAM, dei convitti nazionali e
degli educandati femminili dello Stato, e dei corsi e dei centri di formazione
professionale convenzionati con le Regioni il cui rapporto di lavoro ha
carattere di stabilità ed è disciplinato da un Contratto Nazionale. Nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà sempre usata la locuzione "Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
ART.
2.
Scopo
dell’Associazione è l’assistenza al personale di cui al precedente art. 1, nonché al personale
in quiescenza già appartenuto alle predette categorie, nonché al personale dirigente
passato ad altro ruolo della Pubblica Amministrazione e che aderisca
all’Associazione stessa, al fine di assicurare - ai sensi dell'art. 114, terzo
comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - la continuità delle prestazioni assistenziali
già di competenza dell’Istituto Nazionale “Giuseppe Kirner”,
ampliate ed integrate da altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di
Amministrazione. Pertanto l’Associazione si propone il perseguimento di
finalità di solidarietà sociale e quindi di sovvenzionare finanziariamente e di
intervenire a favore dei soci e dei familiari a carico, tenendo conto soprattutto
della gravità ed eccezionalità degli eventi e delle difficili situazioni
familiari che ne possono derivare.
Sulla
base di questi criteri per il conseguimento dei suoi scopi,
l’Associazione in particolare:
I - Accorda sovvenzioni:
a) al socio per gravi malattie proprie e di
familiari a carico quando si tratti di ingenti spese
sostenute direttamente dal socio per carenza o ritardi di strutture sanitarie
pubbliche e che non siano coperte o rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) al coniuge superstite e agli orfani a
carico quando, venendo loro a mancare il diritto alla pensione di reversibilità
o essendo la suddetta
pensione insufficiente, risultino sprovvisti di mezzi propri; le
sovvenzioni, in tali casi
debbono assicurare: alla famiglia
la pensione minima della categoria di
appartenenza e agli orfani meritevoli la possibilità di frequentare
regolarmente gli studi sino al loro compimento.
II - Concede assegni di studio agli studenti particolarmente meritevoli che siano figli di soci, tenendo conto delle condizioni economiche
del nucleo familiare e con priorità per gli studenti appartenenti a famiglie
monoreddito.
III - Istituisce forme di credito per gravi
esigenze familiari e per spese di aggiornamento e
qualificazione professionale.
IV - Promuove specifiche iniziative di tipo assistenziale, culturale e ricreativo a favore dei soci.
La concessione e
l’entità delle sovvenzioni e dei benefici sono stabilite
con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri
definiti dal regolamento soprattutto tenendo conto sia della gravità
dell’evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle
condizioni economico-familiari, restando esclusa ogni forma di micro-assistenza
finanziaria.
Inoltre, anche per
realizzare progressivamente e compiutamente le finalità intrinseche nella
propria denominazione di ONLUS, l’Associazione destina parte delle proprie risorse alla concessione di assegni di
studio ai figli dei lavoratori nella misura determinata dal Regolamento attuativo dello Statuto.
Parimenti al Consiglio
di Amministrazione è data la facoltà di sovvenzionare
progetti nei Paesi in via di sviluppo anche in sinergia con altre ONLUS.
Non è previsto lo
svolgimento di attività diverse da quelle sopra
elencate, se non ad esse direttamente connesse.
ART.
3.
Fanno parte della Associazione:
a) coloro che appartengono a una delle
categorie di cui al precedente art. 1, i quali abbiano chiesto di voler far
parte dell’Associazione;
b) gli appartenenti alle predette categorie
ancorché passati ad altro ruolo della P.A.;
c) i pensionati già appartenuti alle categorie
predette.
Chi intende far parte
dell’Associazione deve presentare domanda,
accompagnata da delega per la riscossione della quota associativa.
L’iscrizione decorre
dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda da parte
del Consiglio di Amministrazione.
Eventuali richieste di
sovvenzioni saranno prese in considerazione soltanto per eventi verificatisi
dopo tre mesi dall’iscrizione.
A favore di tutti gli
iscritti è assicurata la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto
di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART.
4.
L’Associazione ha un
patrimonio costituito da beni mobili ed immobili e dai capitali liquidi comunque ad essa pervenuti.
Tra gli uni e
gli altri sono da annoverare quelli, già di proprietà dell’Istituto Nazionale
“Giuseppe Kirner”, dei quali è divenuta
concessionaria ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
ART.
5.
I proventi
dell’Associazione sono costituiti dai frutti del patrimonio, dai contributi
degli associati e da eventuali lasciti o donazioni.
L'Associazione
annualmente redige un rendiconto patrimoniale composto:
a) dal conto economico comprendente le
rendite di bilancio (entrate) e le spese di bilancio
(uscite);
b) dalla situazione patrimoniale.
Gli eventuali utili e
avanzi di gestione vengono riportati alla gestione successiva
e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
In nessun caso essi, come pure fondi,
riserve, o capitali, possono essere distribuiti, anche
in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
I soci corrispondono
il contributo nella misura fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.
ART.
6.
Il rapporto
associativo si scioglie per morte, recesso ed esclusione.
Viene
sospesa l’assistenza a chi sia moroso, a qualunque titolo, nei confronti
dell’Associazione, per oltre sei mesi.
Sciogliendosi il rapporto
associativo per qualsiasi causa, al socio, ovvero ai suoi successori, non
compete alcun diritto.
La cessazione
volontaria di appartenenza all’Associazione deve
essere comunicata entro il 31 ottobre di ogni anno all’Associazione stessa e
agli uffici pagatori dello stipendio o della pensione, delegati alla
riscossione della quota.
Detta cessazione avrà
decorrenza dall’inizio del successivo anno solare.
ART.
7.
L’Associazione è retta
da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica
cinque anni. Esso è così composto: a) almeno 7 membri eletti direttamente dai
soci; b) tanti membri designati dalle Organizzazioni Sindacali e Professionali partners della gestione, in ragione di uno per ciascuna di esse. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ingresso nel proprio
seno di rappresentanti di altre Organizzazioni od Associazioni maggiormente
rappresentative, i cui membri designati faranno parte del Consiglio di
Amministrazione fermo restando il numero della rappresentanza elettiva.
Il Consiglio di Amministrazione uscente determina il numero dei componenti elettivi del
Consiglio successivo.
ART.
8.
Consiglio elegge nel proprio seno il
Presidente ed i vice Presidenti, uno per ognuna delle
Organizzazioni sindacali od Associazioni professionali presenti nel Consiglio
stesso, esclusa quella alla quale appartiene il Presidente; nomina, altresì il
Segretario al di fuori dei suoi membri, scegliendolo, di norma, tra gli
associati.
ART.
9.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione dinanzi ai terzi ed in giudizio,
convoca e dirige le adunanze del Consiglio. I vice Presidenti lo coadiuvano e lo sostituiscono in caso di
sua assenza o impedimento,
nell’ordine di precedenza stabilito dal Consiglio.
ART.
10.
Il Segretario
partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e del Comitato di
presidenza, redige gli atti dell’Associazione e li controfirma, tiene la
corrispondenza ed il protocollo, coadiuva ed assiste il Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni, custodisce i beni dell’Associazione, cura la
riscossione delle entrate, esegue i pagamenti approvati dal Consiglio, al quale
periodicamente dà conto della sua gestione di cassa, esplica
le altre funzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.
ART.
11.
Il Presidente e i vice
Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza
che:
a) sovrintende al funzionamento dell’Associazione
secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
b) esamina le questioni da sottoporre al
Consiglio stesso e vigila sull’attuazione delle deliberazioni del predetto
organo;
c) adotta, in casi eccezionali, provvedimenti
urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione
da sottoporre alla ratifica dello stesso nella riunione successiva;
d) decide su materie
per le quali
ha avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione.
ART.
12.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non è presente almeno
la metà più uno dei suoi membri e se non ottengono l’approvazione della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono adottate con la
maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione
le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
a) ingresso
di altre organizzazioni;
b) la
misura del contributo associativo;
c) l’esclusione di soci che si siano resi responsabili di azioni dannose nei confronti dell’Associazione;
d) i contratti di collaborazione con altre
Associazioni o enti aventi le medesime finalità istitutive;
e) la normativa concernente gli interventi
integrativi in materia assistenziale.
ART.
13.
I Consiglieri eletti che si assentino
per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai candidati non
eletti, appartenenti alla stessa Organizzazione sindacale o professionale, a
partire dal primo di essi.
Le stesse
Organizzazioni, qualora vengano meno, per qualsiasi motivo membri designati del
Consiglio di Amministrazione, provvedono a
sostituirli.
ART.
14.
Il Collegio dei
Revisori dei conti, che controlla il rendiconto
finanziario annuale, è composto di almeno tre membri ed è eletto dai Soci, assicurando comunque la presenza di un membro
a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali o Professionali presenti nel
Consiglio stesso. Esso è rinnovato ogni 5 anni.
I revisori dei conti
eleggono nel proprio seno il loro Presidente, che partecipa alle riunioni del
Consiglio senza diritto di voto. In caso di assenza o
di impedimento egli può delegare un altro componente del Collegio.
I Revisori dei conti
che si assentino per tre riunioni consecutive, sono
dichiarati decaduti e sono sostituiti dai candidati non eletti, appartenenti
alla stessa Organizzazione, a partire dal primo di essi.
ART.
15.
Lo scioglimento dell’Associazione, sentite le Organizzazioni e le
Associazioni presenti nel Consiglio, dovrà essere deliberato con maggioranza
dei 3/4 dei suoi membri dal Consiglio di Amministrazione
espressamente convocato, che stabilirà la destinazione del patrimonio della
organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di
cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito
con DPCM del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.