STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE KIRNER

 

 

ART. 1.

       E’ costituita, con sede in Roma, un’Associazione volontaria, che assume la denominazione di “Associazione Nazionale “Giuseppe Kirner”, ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, fra il personale dirigente, docente e non docente a tempo indeterminato e a tempo determinato delle scuole secondarie statali e non statali di 1° e 2° grado, dell’AFAM, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, e dei corsi e dei centri di formazione professionale convenzionati con le Regioni il cui rapporto di lavoro ha carattere di stabilità ed è disciplinato da un Contratto Nazionale. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, verrà sempre usata la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

 

ART. 2.

       Scopo dell’Associazione è l’assistenza al personale di cui al precedente art. 1, nonché  al personale in quiescenza già appartenuto alle predette categorie, nonché al personale dirigente passato ad altro ruolo della Pubblica Amministrazione e che aderisca all’Associazione stessa, al fine di assicurare - ai sensi dell'art. 114, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - la continuità delle prestazioni assistenziali già di competenza dell’Istituto Nazionale “Giuseppe Kirner”, ampliate ed integrate da altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto l’Associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e quindi di sovvenzionare finanziariamente e di intervenire a favore dei soci e dei familiari a carico, tenendo conto soprattutto della gravità ed eccezionalità degli eventi e delle difficili situazioni familiari che ne possono derivare.

       Sulla base di questi criteri per il conseguimento dei suoi scopi, l’Associazione in particolare:

   I - Accorda sovvenzioni:

a) al socio per gravi malattie proprie e di familiari a carico quando si tratti di ingenti spese sostenute direttamente dal socio per carenza o ritardi di strutture sanitarie pubbliche e che non siano coperte o rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) al coniuge superstite e agli orfani a carico quando, venendo loro a mancare il diritto alla pensione di reversibilità o essendo  la  suddetta  pensione insufficiente, risultino sprovvisti di mezzi propri; le sovvenzioni,  in tali  casi  debbono  assicurare: alla famiglia la pensione minima della  categoria  di  appartenenza e agli orfani meritevoli la possibilità di frequentare regolarmente gli studi sino al loro compimento.

II - Concede assegni di studio agli studenti particolarmente meritevoli che siano figli di soci, tenendo conto delle condizioni economiche del nucleo familiare e con priorità per gli studenti appartenenti a famiglie monoreddito.

III - Istituisce forme di credito per gravi esigenze familiari e per spese di aggiornamento e qualificazione professionale.

IV - Promuove specifiche iniziative di tipo assistenziale, culturale e ricreativo a favore dei soci.

       La concessione e l’entità delle sovvenzioni e dei benefici sono stabilite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri definiti dal regolamento soprattutto tenendo conto sia della gravità dell’evento, sia degli oneri che ne derivano, considerati nel quadro delle condizioni economico-familiari, restando esclusa ogni forma di micro-assistenza finanziaria.

       Inoltre, anche per realizzare progressivamente e compiutamente le finalità intrinseche nella propria denominazione di ONLUS, l’Associazione  destina  parte  delle  proprie risorse alla concessione di assegni di studio ai figli dei lavoratori nella misura determinata dal Regolamento attuativo dello Statuto.

       Parimenti al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà di sovvenzionare progetti nei Paesi in via di sviluppo anche in sinergia con altre ONLUS.

       Non è previsto lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, se non ad esse direttamente connesse.

 

ART. 3.

       Fanno parte della Associazione:

a) coloro che appartengono a una delle categorie di cui al precedente art. 1, i quali abbiano chiesto di voler far parte dell’Associazione;

b) gli appartenenti alle predette categorie ancorché passati ad altro ruolo della P.A.;

c) i pensionati già appartenuti alle categorie predette.

       Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda, accompagnata da delega per la riscossione della quota associativa.

       L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

       Eventuali richieste di sovvenzioni saranno prese in considerazione soltanto per eventi verificatisi dopo tre mesi dall’iscrizione.

       A favore di tutti gli iscritti è assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

 

ART. 4.

       L’Associazione ha un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili e dai capitali liquidi comunque ad essa pervenuti.

       Tra  gli  uni  e gli altri sono da annoverare quelli, già di proprietà dell’Istituto Nazionale “Giuseppe Kirner”, dei quali è divenuta concessionaria ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

ART. 5.

       I proventi dell’Associazione sono costituiti dai frutti del patrimonio, dai contributi degli associati e da eventuali lasciti o donazioni.

       L'Associazione annualmente redige un rendiconto patrimoniale composto:

a) dal conto economico comprendente le rendite di bilancio (entrate) e le spese di bilancio (uscite);

b) dalla situazione patrimoniale.

       Gli eventuali utili e avanzi di gestione vengono riportati alla gestione successiva e impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

       In nessun caso essi, come pure fondi, riserve, o capitali, possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

       I soci corrispondono il contributo nella misura fissata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 6.

       Il rapporto associativo si scioglie per morte, recesso ed esclusione.

       Viene sospesa l’assistenza a chi sia moroso, a qualunque titolo, nei confronti dell’Associazione, per oltre sei mesi.

       Sciogliendosi  il rapporto associativo per qualsiasi causa, al socio, ovvero ai suoi successori, non compete alcun diritto.

       La cessazione volontaria di appartenenza all’Associazione deve essere comunicata entro il 31 ottobre di ogni anno all’Associazione stessa e agli uffici pagatori dello stipendio o della pensione, delegati alla riscossione della quota.

       Detta cessazione avrà decorrenza dall’inizio del successivo anno solare.

 

ART. 7.

       L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica cinque anni. Esso è così composto: a) almeno 7 membri eletti direttamente dai soci; b) tanti membri designati dalle Organizzazioni Sindacali e Professionali partners della gestione, in ragione di uno per ciascuna di esse.  Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ingresso nel proprio seno di rappresentanti di altre Organizzazioni od Associazioni maggiormente rappresentative, i cui membri designati faranno parte del Consiglio di Amministrazione fermo restando il numero della rappresentanza elettiva.

       Il Consiglio di Amministrazione uscente determina  il numero dei componenti elettivi del Consiglio successivo.

 

ART. 8.

       Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed i vice Presidenti, uno per ognuna delle Organizzazioni sindacali od Associazioni professionali presenti nel Consiglio stesso, esclusa quella alla quale appartiene il Presidente; nomina, altresì il Segretario al di fuori dei suoi membri, scegliendolo, di norma, tra gli associati.

 

ART. 9.

       Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione dinanzi ai terzi ed in giudizio, convoca e dirige le adunanze del Consiglio. I vice Presidenti lo coadiuvano  e  lo sostituiscono  in caso di  sua assenza o  impedimento, nell’ordine di precedenza stabilito dal Consiglio.

 

ART. 10.

       Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e del Comitato di presidenza, redige gli atti dell’Associazione e li controfirma, tiene la corrispondenza ed il protocollo, coadiuva ed assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, custodisce i beni dell’Associazione, cura la riscossione delle entrate, esegue i pagamenti approvati dal Consiglio, al quale periodicamente dà conto della sua gestione di cassa, esplica le altre funzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 11.

       Il Presidente e i vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza che:

a) sovrintende al funzionamento dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;

b) esamina le questioni da sottoporre al Consiglio stesso e vigila sull’attuazione delle deliberazioni del predetto organo;

c) adotta, in casi eccezionali, provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella riunione successiva;

d) decide  su  materie  per  le  quali  ha avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 12.

         Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non sono valide se non è presente almeno la metà più uno dei suoi membri e se non ottengono l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.         

       Sono adottate con la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

a)   ingresso di altre organizzazioni;

b)   la misura del contributo associativo;

c) l’esclusione di soci che si siano resi responsabili di azioni dannose nei confronti dell’Associazione;

d) i contratti di collaborazione con altre Associazioni o enti aventi le medesime finalità istitutive;

e) la normativa concernente gli interventi integrativi in materia assistenziale.

 

ART. 13.

        I Consiglieri eletti che si assentino per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti  e vengono sostituiti dai candidati non eletti, appartenenti alla stessa Organizzazione sindacale o professionale, a partire dal primo di essi.

         Le stesse Organizzazioni, qualora vengano meno, per qualsiasi motivo membri designati del Consiglio di Amministrazione, provvedono a sostituirli. 

 

ART. 14.

         Il  Collegio  dei  Revisori   dei  conti, che controlla il rendiconto finanziario annuale, è composto di almeno tre membri ed è eletto dai Soci,  assicurando comunque la presenza di un membro a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali o Professionali presenti nel Consiglio stesso. Esso è rinnovato ogni 5 anni.

         I revisori dei conti eleggono nel proprio seno il loro Presidente, che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento egli può delegare un altro componente del Collegio.

         I Revisori dei conti che si assentino per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti dai candidati non eletti, appartenenti alla stessa Organizzazione, a partire dal primo di essi.

 

ART. 15.

         Lo scioglimento dell’Associazione, sentite le Organizzazioni e le Associazioni presenti nel Consiglio, dovrà essere deliberato con maggioranza dei 3/4 dei suoi membri dal Consiglio di Amministrazione espressamente convocato, che stabilirà la destinazione del patrimonio della organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.