CONSULENZA
NEL CONTESTO DELLA SUA ATTIVITA' ASSISTENZIALE, L'ASSOCIAZIONE "G. KIRNER" O.N.L.U.S. SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI CONSULENZA AL QUALE POSSONO ACCEDERE GRATUITAMENTE TUTTI I SOCI. POICHE' PARECCHI QUESITI CHE CI VENGONO POSTI AFFRONTANO ARGOMENTI DI LARGO INTERESSE, RITENIAMO UTILE PUBBLICARLI IN UN'APPOSITA RUBRICA DEL NOSTRO "NOTIZIARIO", GARANTENDO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA RISERVATEZZA A COLORO CHE CI SCRIVONO, I CUI NOMINATIVI SARANNO INDICATI CON LE SOLE INIZIALI
Mi permetto di disturbarla per una questione che si dibatte nel mio Istituto e che mi
provoca tanto disagio. Si tratta del discorso sulla legalità dell'ostensione del Crocifisso nelle aule scolastiche.
Dall'inizio dell'anno se ne discute e sembra che la nostra Dirigente si stia orientando a favore di coloro che ne
chiedono la rimozione, i quali dicono che le norme contenute nel Concordato del 1929 sono ormai superate.
Non sono un bigotto, ma la cosa mi suscita un immenso dispiacere.
Lei che ne pensa? (Prof. L.P.)
Dico che i colleghi che si rifanno al Concordato (ossia ai Patti Lateranensi del 1929) sono in errore: lì non
c'è alcun riferimento all'esposizione del Crocifisso nelle aule e nei luoghi pubblici in genere. Fu con la legge n.3725
del 13 novembre 1859 sul riordinamento dell'Istruzione Pubblica, nota come Legge Casati, seguita dal regolamento di
attuazione contenuto nel R.D. n. 4336 del 1860 , che - all'art. 140 - si prevede il crocifisso tra gli arredi delle
aule scolastiche. Tale previsione fu poi confermata dal Regolamento contenuto nel R.D. del 6 febbraio 1908 e
successivamente dal R.D. n. 965 del 1924 (art.110) e dal R.D. n. 1207 del 1928. Dunque, tutto è avvenuto prima
dei Patti Lateranensi del 1929, a conferma che "la fede cattolica è comunque un elemento costitutivo del popolo
italiano, chiave di comprensione della sua storia e della sua cultura".
Abbiamo impiegato mezza mattinata per ricopiare le norme sopra citate, ma siamo sicuri di aver speso bene il nostro
tempo.

Vorrei sapere se, in un Istituto di secondo grado, una docente è costretta a supplire i
colleghi assenti per brevi periodi. La nostra dirigente dice che ciò è reso necessario dalle carenze causate dal taglio
degli organici, ma noi siamo obbligati a fare tali supplenze? (Prof.ssa A.C.)
Non esistono norme che impongano tale obbligo. Nell'attuale ordinamento scolastico non è ammissibile il
superamento dell'orario contrattuale se non con il consenso del docente interessato. Esistono in proposito numerose
sentenze, fra le quali ricordiamo quella del Tribunale di Cagliari del 18 ottobre 2003, n. 54, che conferma quanto
sopra detto.

La nuova Dirigente del nostro Istituto ci ha imposto, fin dall'inizio dell'anno scolastico, il recupero dei dieci
minuti di ricreazione, concessi agli alunni tra la seconda e la terza ora di lezione. Ciò sposta ovviamente la fine della
giornata di lavoro, per cui invece che alle tredici e trenta la giornata scolastica finisce alle tredici e quaranta.
Le sembra che tale imposizione sia censurabile? (Prof. B.D.)
Certo che lo è. Il periodo della cosiddetta ricreazione degli alunni rientra totalmente nell'orario di lavoro:
in tale periodo, infatti, i docenti non sono esonerati dall'obbligo di vigilanza, anzi tale obbligo diventa più accorto.
Ma facciamo parlare una voce ufficiale, quella dell'ARAN, che con una nota del 29 maggio 2002, prot. 5254, così si
è espressa:
“Non vi è dubbio alcuno che i minuti di intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscono, per i docenti,
servizio a tutti gli effetti. Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale,
non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo docente durante il
complessivo periodo di funzionamento dell'istituzione scolastica".

Nel nostro Istituto si sono verificati più di una volta episodi di bullismo anche gravi. Abbiamo visto
ragazzi, non ancora diciottenni, con in mano coltelli e cacciaviti pericolosissimi che minacciavano altri coetanei.
La preside dice che non esistono disposizioni per prevenire tali comportamenti e che l'unica possibilità di
intervento è quella disciplinare. E' mai possibile? (Prof.ssa O.M.)
Purtroppo dobbiamo dirle che effettivamente, non esistono interventi atti a prevenire gravi episodi di bullismo
nelle scuole. Il Ministero , qualche tempo fa, ha emanato un decreto per combattere tale fenomeno: nel predetto decreto
si prevede l'attribuzione di un voto in condotta tale da portare alla perdita dell'anno scolastico, ma sembra che questo
spauracchio non abbia avuto grande effetto. Tuttavia, anche se non ci sono chiare disposizioni in materia, basta ricordare
che la legge ordinaria colpisce ogni manifestazione di delinquenza minorile. Infatti, le evidenziamo che, chi porta in
giro armi proprie o improprie, è punito con le sanzioni previste dall'art. 699 del Codice Penale. In ogni caso, la
lunghezza massima tollerante di qualsiasi coltello non può superare i quattro centimetri, come stabilisce l'art. 80
del testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza.

Per motivi di salute non sarò presente nel mio Istituto al momento dello scrutinio del primo quadrimestre e,
al mio posto, c'è un giovane supplente, che io conosco e stimo ma che non potrà valutare gli alunni come una che li
segue da due anni. Le chiedo: posso presenziare agli scrutini per i due pomeriggi necessari, pur mantenendo la mia
situazione di assente dal servizio per motivi di salute? (Prof. R.A.)
Riteniamo di no. La sua situazione è certamente singolare e denota un attaccamento al dovere davvero encomiabile,
ma pensiamo che lei, essendo ufficialmente assente per motivi di salute, non possa subentrare al supplente al momento
dello scrutinio. Ma, poiché lei conosce e stima il supplente in parola, nulla le vieta di prendere contatto con lui,
anche telefonicamente, per concordare la valutazione degli alunni, i quali prima o poi torneranno ad essere "suoi".
